Certificati anagrafici

I certificati anagrafici possono essere ottenuti presso l'Ufficio Anagrafe, nel rispetto della Legge anagrafica (1228/1954) e del relativo Regolamento (DPR 223/1989).
Data di inizio pubblicazione 05/04/2016
L'Ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati:
- stato di famiglia
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato civile (attesta le condizioni di stato libero e di vedovanza)
- esistenza in vita.
I certificati di stato famiglia e di residenza possono essere rilasciati "a chiunque ne faccia richiesta" ai sensi dell'art. 33 del Regolamento anagrafico. Le altre certificazioni possono essere rilasciate, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del Regolamento anagrafico, solo a coloro che presentino istanza “motivata” da un interesse giuridicamente rilevante (ai sensi degli art. 22 e seg. della legge 241/90). In tal caso il richiedente deve presentare istanza scritta, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 12/11/2011 n. 183, tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificati (tale comportamento rappresenta violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74 del DPR n. 445/2000).
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a dati, stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Tutti i certificati, a pena di nullità, dovranno essere ora rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Nei rapporti del cittadino con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà SONO SEMPRE sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (“autocertificazioni”).
Si ricorda in proposito che le dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46 del DPR n. 445/2000) hanno lo stesso valore dei certificati, sono gratuite (non scontano imposta di bollo né altri diritti) e non necessitano di autentica di firma, né di allegazione di documento di identità.
Anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del DPR n. 445/2000) non necessitano di autenticazione della firma, essendo però necessario allegare copia di documento di identità, qualora non sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto.