Cambio di residenza

Cosa fare quando si cambia indirizzo all'interno del Comune o si trasferisce la residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero
Data di inizio pubblicazione 29/03/2016
Termine finale (in giorni) 45 giorni
Le dichiarazioni anagrafiche riguardanti
• trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero
• trasferimento di residenza all’estero
• costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza anagrafica
• mutamento nella composizione della famiglia o della convivenza
• cambiamento di abitazione all’interno del Comune
possono essere inoltrate al Comune non solo allo sportello comunale, ma anche per lettera raccomandata, per fax o per via telematica, ai recapiti di seguito indicati, inviando gli appositi modelli debitamente firmati e compilati ed i documenti richiesti.
La trasmissione telematica è consentita esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
1. che la dichiarazione sia sottoscritta dal dichiarante con firma digitale;
2. che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo ed essere accompagnata da copia del documento d'identità del richiedente, nonchè di tutte le persone che trasferiscono la residenza con esso.
Tutti i componenti maggiorenni della famiglia devono firmare la richiesta.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
L’Ufficio Anagrafe, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo, reiscritto in quello di precedente residenza con le conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci rese a Pubblico Ufficiale.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettua apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente)